Statuto

Statuto della: “Associazione Scientifica Italiana di Meccanica Applicata alle Macchine ETS” identificata dall’acronimo “GMA” costituita in data 12 settembre 2019.

Art. 1) Sede
L’ Associazione ha sede nel comune in cui si trova l’Università del Presidente. Le variazioni di indirizzo all’interno del Comune non costituiscono modificazioni dello Statuto.

Art. 2) Scopo e Attività Istituzionali
L’Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità di utilità sociale mediante l’esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale:
– ricerca scientifica e formazione culturale.
Più in particolare, l’Associazione si propone di individuare le linee di sviluppo della ricerca scientifica,  della didattica e della terza missione nel settore della Meccanica Applicata alle Macchine e di perseguirne la realizzazione stimolando e favorendo ogni attività dei suoi membri coerente con questo scopo. Pertanto l’associazione intende:
– promuovere e coordinare la ricerca scientifica nell’ambito della Meccanica Applicata alle Macchine;
– porsi come interlocutore verso gli Enti con compiti normativi riguardo l’istruzione universitaria e la ricerca scientifica e tecnologica nazionale e internazionale;
– favorire l’interazione fra i ricercatori afferenti all’associazione, anche nel quadro di collaborazioni con altre associazioni e con le strutture di ricerca di Enti pubblici e privati che operano nel settore;- favorire la presenza dei suoi membri in tutte le sedi in cui vengano trattati argomenti attinenti la Meccanica applicata alle macchine;
– favorire le pertinenti iniziative didattiche in ogni Ateneo italiano, anche al di là dei corsi per il conseguimento dei vari titoli di studio universitari;
– stimolare le iniziative di divulgazione scientifica nel settore della Meccanica Applicata alle Macchine, a livello sia nazionale sia internazionale;
– stimolare le attività di formazione nel settore.
L’Associazione opera principalmente nell’area culturale della Meccanica Applicata alle Macchine. In ambito universitario, promuove la ricerca scientifica e la didattica e mette in atto ogni possibile strategia di sviluppo in favore di docenti, gruppi e sedi universitarie italiane che si riconoscano in tale area culturale. Promuove altresì le interazioni con la Meccanica in generale e con le componenti dell’Ingegneria, delle Scienze Umane, Mediche, Sociali ed Economiche.
L’area culturale della “Meccanica Applicata alle Macchine ” è identificata dalle declaratorie del Settore Scientifico Disciplinare ING-IND/13, contenuta nell’Allegato B del D.M. del 4 ottobre 2000, del Settore Concorsuale 09/A2, contenuta nell’Allegato B del DM 855/2015, e dalle eventuali successive modificazioni.
L’Associazione si propone, inoltre, di favorire le attività di trasferimento tecnologico che rientrino nel campo di interesse dell’Associazione e di porre in atto ogni azione che sia utile allo sviluppo tecnico-scientifico, economico e sociale del Paese.
Per il raggiungimento degli scopi statutari, l’Associazione:
– promuove, organizza, favorisce incontri, seminari e convegni, nonché corsi di formazione, anche d’intesa con altre associazioni culturalmente affini;
– favorisce le interazioni con la Meccanica in generale e con le componenti dell’Ingegneria, delle Scienze Umane, Mediche, Sociali ed Economiche;
– contribuisce allo studio ed alla stesura di normative tecniche, collaborando con gli enti nazionali e sovranazionali a ciò preposti;
– divulga testi tecnico-scientifici, pubblica notiziari circa le attività sociali e di settore a mezzo del proprio sito web ufficiale, promuove e mantiene rapporti con altre associazioni italiane e straniere aventi analoghe finalità.
L’Associazione può infine raccogliere fondi allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o contributi senza corrispettivo.

Art. 3) Associati
Il termine associati indica le persone che, condividendo i principi emergenti dal presente statuto, collaborano attivamente e personalmente al perseguimento dello scopo istituzionale e all’esercizio delle attività che ne sono l’esplicazione.
Sono associati i fondatori dell’Associazione e i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
– essere professori universitari di ruolo di discipline comprese nel Settore Scientifico Disciplinare (SSD) che fa capo alla Meccanica Applicata alle Macchine, oppure essere ricercatori universitari afferenti lo stesso SSD oppure essere professori e ricercatori in quiescenza afferenti lo stesso SSD.
– essere ammessi a far parte della associazione.
Il soggetto che intende aderire all’associazione deve inviare domanda di ammissione via e-mail al Presidente. La Giunta verifica l’ammissibilità del candidato. Se entro 30 giorni la domanda non viene respinta in candidato si intende ammesso.
Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell’Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell’assenza di discriminazione fra le persone, ad eccezione di quelli senza diritto di voto (associati morosi ed associati in quiescenza).
Gli associati sono dunque tenuti all’adempimento, sollecito, collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi derivanti dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle deliberazioni associative, fra i quali l’obbligo di contribuire alle necessità economiche dell’Associazione mediante il pagamento della quota associativa fissata periodicamente dall’Organo Amministrativo.
Ciascun associato ha diritto alla consultazione dei libri dell’Associazione (libro degli associati, libro dei verbali dell’Assemblea, libro dei verbali della Giunta) facendone richiesta alla Giunta, la quale ne consentirà l’esame personale presso la sede dell’Associazione con facoltà di farne copie ed estratti a spese dell’Associazione.

Art. 4) Recesso ed esclusione
La qualifica di associato è a tempo indeterminato, ma l’associato può recedere in ogni tempo dall’Associazione dandone comunicazione all’Organo Amministrativo con congruo preavviso mediante lettera raccomandata o altra modalità, anche telematica, che assicuri la prova dell’avvenuta ricezione.
Il recesso ha effetto immediato, non libera il recedente dall’obbligo di pagare la quota associativa per l’anno in corso, salva diversa deliberazione della Giunta; in ogni caso non dà diritto alla ripetizione di quanto versato all’Associazione.
L’associato che sia venuto meno in modo grave ai propri doveri derivanti dal presente Statuto o che sia gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni proprie di ciascun associato può essere escluso con deliberazione motivata dell’Organo Amministrativo; contro detta deliberazione è sempre possibile il ricorso all’assemblea.
Nel caso in cui siano venute a cessare le cause dell’esclusione l’associato può essere riammesso.

Art. 5) Organi dell’Associazione
Sono Organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea degli associati;
b) l’Organo di Amministrazione denominato Giunta;
c) il Presidente;
d) il Tesoriere;
e) l’Organo di Controllo.

Art. 6) Assemblea degli Associati
A) Funzioni
L’Assemblea degli Associati:
– elegge e revoca il Presidente;
– elegge e revoca i componenti della Giunta, dell’Organo di controllo e il Revisore;
– approva il bilancio di esercizio;
– delibera sulla responsabilità degli organi sociali;
– delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo e dello Statuto;
– approva i regolamenti;
– delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell’Associazione;
– delibera sulle impugnazioni delle delibere della Giunta che respingono domande di ammissione o che procedono all’esclusione di un associato;

B) Convocazione
L’Assemblea è convocata dal Presidente, presso la sede dell’Associazione o in altro luogo, almeno una volta all’anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio, per l’approvazione del bilancio di esercizio e, se richiesto, del bilancio sociale e per il rinnovo delle cariche venute a scadere.
L’assemblea deve inoltre essere convocata ogniqualvolta la Giunta ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un quarto degli associati aventi diritto di voto.
L’assemblea è convocata mediante avviso, contenente l’indicazione del giorno, dell’ora, del luogo dell’adunanza, dell’eventuale data di seconda convocazione e l’elenco delle materie da discutere, inviato ad ogni associato a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell’avvenuta ricezione almeno sette giorni prima dell’assemblea.
La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata all’indirizzo, anche di posta elettronica, comunicato dall’associato o successivamente variato mediante comunicazione scritta validamente pervenuta all’Associazione.

C) Diritto di voto
Hanno diritto di voto tutti gli associati, ad eccezione degli associati morosi e/o in quiescenza.
Ciascun associato esprime un solo voto.
Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da altro associato mediante speciale delega scritta, apponibile anche in calce all’avviso di convocazione. Un associato può ricevere al massimo 3 (tre) deleghe.

D) Svolgimento
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal componente più anziano in ruolo in carica della Giunta o, in assenza anche di questo, dall’Associato indicato dall’assemblea stessa; la verbalizzazione dei contenuti dell’assemblea è affidata ad un segretario nominato dal Presidente dell’Assemblea, ovvero ad un Notaio nei casi previsti dalla legge o qualora la Giunta ne ravvisi l’opportunità. Il relativo verbale è trascritto nel libro verbali dell’Assemblea.
Il Presidente dell’Assemblea ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di associato; il Presidente dell’Assemblea può ammettere l’intervento alla riunione, in qualità di esperti, di persone non associate al fine di consentire ai presenti l’informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto.
L’assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli associati partecipanti nel luogo fissato dall’avviso di convocazione.
Nei casi ritenuti opportuni dalla Giunta, indicati nell’avviso di convocazione, le riunioni dell’assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:
a) che sia consentito al Presidente dell’assemblea l’accertamento dell’identità degli intervenuti non personalmente presenti;
b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.
Verificandosi tali presupposti l’assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

E) Maggioranze
In prima convocazione, l’Assemblea è validamente costituita alla presenza di almeno la metà più uno degli associati, presenti fisicamente o per delega, ed almeno un quarto degli associati presenti fisicamente.
In ogni caso, l’Assemblea delibera con approvazione a maggioranza semplice dei presenti, fisicamente o per delega.
In seconda convocazione l’Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti, qualunque sia il numero degli associati intervenuti.
Qualora l’Ordine del giorno contempli modifiche di norme statutarie e/o la proposta di scioglimento dell’Associazione, per la validità della delibera è necessario il voto favorevole di almeno i due terzi degli Associati presenti fisicamente o per delega.
Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, i componenti della Giunta non hanno diritto di voto.

Art. 7) Giunta
A) Funzioni
E’ l’Organo preposto alla gestione ed amministrazione dell’Associazione.
E’ investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione.
Spetta alla Giunta di:
– assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali;
– redigere il bilancio di esercizio e se richiesto il bilancio sociale;
– predisporre ed emanare regolamenti e norme sul funzionamento dell’Associazione;
– compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all’Associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l’impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell’Associazione, contrarre con Banche e Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione;
– determinare le quote associative annuali ed eventuali quote di ingresso, su proposta del Tesoriere;
– deliberare in merito all’ammissione ed esclusione degli associati;
– sottoporre all’assemblea proposte e mozioni;
– consentire la partecipazione dell’Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate anche mediante partecipazioni ad ATI (Associazioni Temporanee di Impresa), ATS (Associazioni Temporanee di Scopo), Consorzi, contratti di Reti fra Imprese, o altre modalità simili o assimilate;
– conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;
– promuovere e organizzare gli eventi associativi;
– compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all’assemblea o di competenza di altri Organi.
La Giunta può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati.

B) Composizione
La Giunta si compone di un numero di membri fissato in 6 (sei), incluso il Presidente, eletti dall’Assemblea. I componenti la Giunta sono scelti fra gli associati facenti parte di una lista proposta dal Presidente nominato dall’assemblea; durano in carica 2 (due) esercizi, cioè fino all’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio del secondo esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata. Essi sono rieleggibili.
I componenti la Giunta devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
– onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto e dall’esperienza professionale;
– professionalità misurata sulle specifiche attività istituzionali;
– indipendenza da interessi che siano divergenti o confliggenti con quelli propri dell’associazione.
Dalla funzione di componente la Giunta si decade per revoca, in presenza di giusta causa, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per Legge.
La Giunta nomina al suo interno eventualmente il Segretario Generale ed il Tesoriere.
Qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno o più componenti, gli altri provvedono a sostituirli; i componenti così nominati restano in carica sino all’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio dell’anno nel corso del quale la sostituzione è avvenuta.
La carica di membro della Giunta è gratuita salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell’incarico.

C) Funzionamento
La Giunta si riunisce previa convocazione da effettuarsi mediante avviso contenente l’indicazione del giorno, dell’ora, del luogo dell’adunanza e l’elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunicazione che in ogni caso garantisca la prova dell’avvenuta ricezione.
La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore.
Alle riunioni della Giunta hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti l’Organo di Controllo.
La Giunta è in ogni caso validamente costituita, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica, purché i componenti l’Organo di Controllo siano stati informati e non vi si oppongano.
La Giunta delibera sempre a maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Le riunioni della Giunta possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:
a) che sia consentita al Presidente della Giunta l’accertamento dell’identità degli intervenuti non personalmente presenti;
b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all’ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.
Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove è presente il Presidente. Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario, trascritto sul Libro dei verbali della Giunta.

D) Doveri dell’ufficio
I componenti la Giunta sono tenuti a partecipare all’attività in modo attivo e personale.
Ciascun membro deve astenersi dall’intraprendere attività o dall’assumere incarichi che per loro natura siano incompatibili con lo scopo dell’Associazione o in concorrenza con le attività istituzionali, in modo tale da recare danno all’immagine dell’Ente o al buon corso dell’attività.
I componenti la Giunta devono astenersi dall’agire in conflitto di interessi; verificandosi tale caso sono tenuti ad avvisare la Giunta astenendosi dall’esercitare il diritto di voto.
I componenti la Giunta rispondono nei confronti dell’Associazione, dei creditori dell’Associazione, degli associati e dei terzi ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2395 e 2409 del codice civile.
Si applica in ogni caso il disposto dell’art. 2475-ter del codice civile.

Art. 8) Presidente dell’Associazione
Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio.
E’ eletto dall’Assemblea e dura in carica 2 (due) esercizi ed è rieleggibile una sola volta.
In caso di temporanea impossibilità ad agire personalmente, il Presidente può delegare a terzi le proprie attribuzioni mediante procura speciale per il compimento di atti determinati.
Propone all’assemblea la lista dei nominativi della Giunta da eleggere.
Il Presidente convoca l’Assemblea.
La carica di Presidente è gratuita salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell’incarico.

Art. 9) Il Tesoriere
Il Tesoriere:
– è nominato dalla Giunta, tra i membri della stessa, e rimane in carica per l’intero mandato della Giunta;
– nell’ambito delle disposizioni emanate dalla Giunta e dal Presidente, controlla la gestione amministrativa e la situazione finanziaria e patrimoniale dell’Associazione;
– sovraintende alla compilazione del rendiconto consuntivo e preventivo e li presenta alla Giunta ed all’Assemblea dei Soci;
– propone alla Giunta l’ammontare della quota associativa annuale.
In caso di vacatio del Tesoriere, per dimissioni o per intervenuto impedimento a ricoprire la carica, la Giunta  nomina un nuovo Tesoriere tra i membri della Giunta stessa.

Art. 10) Organo di Controllo
A) Funzioni
Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l’assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.
L’Organo di Controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell’Associazione e sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti.
I componenti l’Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni della Giunta e a quelle dell’assemblea che approva il bilancio.

B) Composizione
Se collegiale, l’Organo di Controllo è composto di tre membri scelti fra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro dei revisori legali.
I componenti l’Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.
La scadenza dell’Organo di Controllo non può coincidere con quella della Giunta; a tal fine, è possibile che la nomina possa avere, una tantum, durata ultra o infra triennale.
Ai componenti l’Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell’art. 2399 cod. civ.
La funzione di componente l’Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente la Giunta.

Art. 11) Revisione legale dei conti
Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno l’Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell’apposito registro.
La revisione legale dei conti può essere affidata all’Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell’apposito registro.

Art. 12) Patrimonio dell’Associazione
A) Composizione
Il patrimonio dell’Associazione è l’insieme dei beni, mobili ed immobili di proprietà dell’Ente, provenienti da contributi degli associati e dalle quote associative, dai redditi patrimoniali, dalle erogazioni e contributi di cittadini, Enti pubblici e privati, dai proventi di attività di fund raising, da donazioni, eredità e lasciti generali e da eccedenze di bilancio.

B) Funzione
Il patrimonio è destinato allo svolgimento dell’attività istituzionale così come definita dal presente Statuto all’art. 2.
In coerenza con l’assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo.

Art. 13) Bilancio
L’esercizio associativo è annuale e si chiude il 30 (trenta) aprile di ogni anno.
Entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio la Giunta deve sottoporre all’Assemblea degli Associati per l’approvazione un bilancio di esercizio redatto nei modi di Legge e formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l’indicazione di proventi e oneri dell’Ente; detto bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l’andamento economico e gestionale dell’Ente, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali; in detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall’Organo di Controllo e/o dal Revisore.
Il bilancio così formato, una volta approvato dall’Assemblea, è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura della Giunta.
Ricorrendo le condizioni di Legge, la Giunta deve predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla Legge.
Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla Legge, deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell’Associazione o nel sito internet della rete associativa di appartenenza, con l’indicazione degli emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti della Giunta, all’Organo di Controllo, ai Dirigenti, nonché agli associati.

Art.14) Devoluzione
In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore individuati con delibera della Giunta su conforme parere del competente Ufficio del Registro del Terzo settore.