Regolamento del GMA

Art. 1 – Elezione del presidente

Le candidature alla presidenza del Gruppo devono essere presentate al presidente in carica almeno un mese prima del termine del suo mandato. Ciascun candidato è tenuto ad indicare i membri della Giunta di presidenza che egli, se eletto, intende nominare. Il presidente in carica comunica a tutti i membri del Gruppo, almeno 15 gg. prima dell’Assemblea di cui al comma successivo, le candidature pervenute.
Il presidente del Gruppo è eletto di norma dall’Assemblea ordinaria a scrutinio segreto, a maggioranza dei due terzi dei membri del Gruppo presenti di persona; limitatamente all’elezione del presidente, l’assemblea è validamente costituita se è presente la maggioranza assoluta dei membri del Gruppo. Nel caso che, dopo la terza votazione, nessuno ottenga la maggioranza richiesta, l’elezione ha luogo mediante votazione di ballottaggio a maggioranza semplice fra i due candidati che nella terza votazione avevano ottenuto il maggior numero di voti.
Nel caso in cui non sia risultato possibile procedere all’elezione per mancanza del numero legale, la giunta può deliberare seduta stante all’unanimità di indire l’elezione per via telematica ovvero a mezzo posta, prevedendo modalità di voto a scrutinio segreto. In questo caso, nella prima votazione è necessaria per l’elezione la maggioranza assoluta dei membri del Gruppo; qualora nessuno dei candidati ottenga la maggioranza richiesta, l’elezione ha luogo mediante votazione di ballottaggio fra i due candidati più votati, con le medesime modalità, a maggioranza semplice dei votanti.
Il presidente resta in carica due anni e non è rieleggibile più di una volta.
I professori e ricercatori in pensione di cui all’art. 1 dello Statuto non fanno parte dell’elettorato attivo e passivo di cui al presente articolo, e non possono essere designati come membri della Giunta di Presidenza.

 Art. 2 – Sottogruppi

I Sottogruppi hanno il compito di promuovere e coordinare le attività di ricerca in particolari settori, in accordo con il collegio dei rappresentanti di sede.
Ciascun Sottogruppo si riunisce almeno una volta all’anno. La convocazione viene inviata a tutti i membri del Gruppo. Ogni membro del Gruppo può partecipare all’elezione di un solo responsabile di settore.
Il responsabile è eletto a scrutinio segreto, a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità si procede ad una votazione di ballottaggio fra i due votati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.
Il responsabile di settore resta in carica due anni e non è rieleggibile più di una volta.

Art. 3 – Rappresentati di sede

Ciascuna sede universitaria, presso la quale siano presenti membri del GMA, nomina tra i suoi componenti il proprio rappresentate di sede, ogni due anni, ovvero nell’ipotesi di decadenza o dimissioni del rappresentante pro tempore. Della nomina viene data comunicazione scritta al Presidente.

Art. 4 – Modifiche

Modifiche ed integrazioni al presente regolamento possono essere decise, a maggioranza semplice dei votanti, sia dall’Assemblea, quando siano inserite esplicitamente all’ordine del giorno, sia per votazione telematica ovvero a mezzo posta, su proposta unanime dei membri della giunta di presidenza, nei casi e con le modalità previste dall’ultimo comma dell’Art. 9 dello Statuto.

Art. 5 – Norme transitorie

In prima applicazione del presente regolamento si deroga dai termini di presentazione delle candidature, prescritti all’art. 1.